Medico, colpa lieve, colpa grave e … colpa tua se non leggi fino in fondo!

La Legge Gelli-Bianco è operativa, ma la maggior parte dei medici è ancora scoperta — o troppo coperta — senza saperlo. Scopri in 5 minuti se stai rischiando il tuo conto corrente (e la tua carriera) …
Legge Gelli-Bianco e D.M. 232/2023: tutto quello che devi sapere (prima che sia troppo tardi)
Se sei un medico e pensi che “tanto mi copre la struttura”, questo articolo è per te.
Perché da marzo 2024, con l’entrata in vigore del
D.M. 232/2023, la Legge Gelli-Bianco è diventata veramente operativa. E
non basta avere una polizza qualunque o affidarsi alla copertura dell’ospedale.
Serve sapere di cosa sei responsabile, quando lo sei, e soprattutto se hai una copertura adeguata.
Ecco cosa è cambiato (e cosa devi fare subito per non rischiare di pagare di tasca tua).
1. Quando paghi tu (e quando no): struttura o medico?
La Legge Gelli-Bianco ha separato nettamente la responsabilità della struttura sanitaria da quella del medico. Ma cosa significa davvero?
Se sei un
dipendente (SSN o struttura privata) oppure un
collaboratore esterno con partita IVA che lavora solo per conto della struttura, la responsabilità civile verso il paziente è della struttura.
Tu rispondi solo in caso di colpa grave o dolo.
Esempio: il dottor Neri lavora con P.IVA per una clinica privata. Non ha un proprio ambulatorio. Se durante un intervento causa un danno per una disattenzione lieve, la clinica risponde. Ma se l’errore è grave, la clinica può rivalersi su di lui. È per questo che serve una polizza per colpa grave.
Se invece eserciti attività autonoma — come nel tuo studio privato — sei direttamente responsabile verso il paziente, anche per colpa lieve.
Esempio: la dottoressa Bianchi visita nel proprio studio due giorni a settimana. Qui, la responsabilità è tutta sua. Se qualcosa va storto, non c’è struttura che possa intervenire. Serve una polizza completa di RC professionale.
2. Hai una doppia attività? Una sola polizza può bastare (ma deve essere quella giusta)
Chi lavora sia per conto di strutture (come collaboratore o convenzionato) sia in libera professione ha bisogno di una copertura doppia: colpa grave + colpa lieve.
La buona notizia?
Le polizze per liberi professionisti ben strutturate coprono entrambe le situazioni.
Una sola polizza può includere la colpa grave per l’attività svolta per la struttura e la colpa lieve per quella autonoma.
Basta che sia impostata correttamente.
Esempio: il dottor Verdi lavora tre giorni in una clinica privata con partita IVA e due nel suo ambulatorio. Con una RC professionale completa, è coperto sia per colpa lieve (studio) che per colpa grave (clinica).
3. Contrattuale o extracontrattuale? Cambia tutto
Altra distinzione fondamentale: che tipo di responsabilità hai?
- La struttura sanitaria risponde verso il paziente per responsabilità contrattuale. Il paziente ha 10 anni di tempo per fare causa e deve solo dimostrare il danno.
- Il medico, se non ha un rapporto diretto con il paziente (es. dipendente SSN), risponde per responsabilità extracontrattuale. Qui il paziente ha 5 anni per agire, ma deve dimostrare anche la tua colpa.
Questo cambia completamente la strategia processuale e le probabilità di essere coinvolto in una causa.
4. Niente causa diretta: serve una perizia o una mediazione
Oggi, prima di passare per il tribunale, il paziente deve:
- attivare una mediazione civile;
- oppure avviare un accertamento tecnico preventivo (ATP), cioè una perizia medico-legale disposta dal giudice.
Esempio: un paziente lamenta un danno post-operatorio. Prima di fare causa, si svolge una consulenza tecnica. Se emerge che hai seguito le linee guida, il giudice può bloccare tutto lì.
Ma attenzione: in questa fase si gioca la partita vera. Se non sei coperto, e la colpa è anche solo ipotizzabile, sei esposto.
5. Penale: sei punibile solo se sei negligente (ma devi saperlo dimostrare)
Dal 2017, con l’art. 590-sexies del Codice Penale, il medico non è punibile per imperizia, se ha rispettato le linee guida o le buone pratiche cliniche. Ma questa protezione non vale in caso di:
- colpa grave;
- negligenza (es. dimenticanza);
- imprudenza (es. azione affrettata o errata).
Esempio: il dottor Fiore segue le linee guida durante una procedura, ma dimentica di informare il paziente su un rischio noto. Il problema non è l’imperizia, ma la mancanza di diligenza. E in quel caso, può essere perseguito penalmente.
6. ECM e copertura assicurativa: il legame che molti ignorano
Il D.M. 232/2023 ha introdotto un principio chiaro: se non sei in regola con la formazione ECM, la compagnia può non coprirti.
Serve almeno il
70% dei crediti ECM previsti nel triennio per far valere la polizza.
In pratica: se non ti formi,
la tua assicurazione può rifiutarsi di pagare anche se sei coperto formalmente.
7. Cosa devi fare oggi (non tra sei mesi)
Ecco le domande a cui devi saper rispondere subito:
- In che forma eserciti? Sei dipendente, convenzionato, libero professionista puro o misto?
- La tua polizza copre colpa lieve, colpa grave o entrambe?
- Hai raggiunto almeno il 70% dei crediti ECM richiesti?
Se non sei certo di almeno una di queste risposte, sei potenzialmente scoperto.
Oggi, non sapere non è più accettabile.
Conclusione
La Legge Gelli-Bianco e il D.M. 232/2023 non sono più “teoria da convegno”.
Ora sono legge attiva. Ed espongono ogni medico non consapevole a
rischi economici e penali reali.
Non basta dire “sono assicurato”.
Serve sapere
come,
per cosa,
con quali limiti.
Se sei un professionista che vuole lavorare con tranquillità, devi essere coperto in modo efficace, coerente con la tua reale attività. E serve che qualcuno ti aiuti a fare chiarezza — senza venderti una polizza qualunque, ma aiutandoti a capire davvero cosa ti serve.
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Conoscere i rischi è il primo passo per proteggerti davvero.









