Poliambulatori e Centri Odontoiatrici.
Il dettaglio da oltre 1.000.000 € nascosto nella tua polizza (che la rende insufficiente quando serve)
Perché la "conformità" alla Legge Gelli è la trappola perfetta per Poliambulatori e Centri Odontoiatrici che pensano di essere protetti.

C'è una differenza abissale tra "essere in regola" ed "essere protetti".
Nel mondo della sanità privata, confondere questi due concetti non è un errore di significato.
È un errore strategico da milioni di euro.
Da quando la Legge Gelli-Bianco ha spostato il peso della responsabilità civile sulla struttura, lasciando il singolo professionista in una posizione (di regola) extracontrattuale, è partita la corsa alla "conformità".
Poliambulatori, Centri Odontoiatrici si sono affrettati a comprare polizze RC della Struttura.
L'obiettivo?
Avere il pezzo di carta da esibire in caso di controllo.
Avere "l'obbligo a posto".
Il risultato è che il mercato si è riempito di polizze "placebo".
Prodotti standardizzati, venduti come un farmaco da banco, quasi sempre con un massimale da 2.000.000 €.
Ma il venditore generalista sa che 2.000.000, anche all'orecchio di un profano, iniziano a suonare pochi.
E allora usa il trucco.
Per far sembrare la polizza più robusta, ti dirà:
"Ma il massimale non è 2.000.000, è un aggregato annuo da 6.000.000 €!"
Sembra fantastico. 6.000.000 sono tanti.
È una trappola.
L'aggregato annuo significa semplicemente che la compagnia pagherà al massimo 6 milioni di euro in un anno, sommando tutti i sinistri che potresti avere.
Ma il dettaglio che conta, l'unico che può distruggere la tua struttura, è il massimale per singolo sinistro e quello rimane bloccato a 2.000.000 €.
Cosa significa in pratica?
Che se hai tre sfortunati (ma gestibili) sinistri da 2M€ l'uno nello stesso anno, sei coperto.
Ma se hai un solo sinistro catastrofico da 5.000.000€, la compagnia ti pagherà solo 2.000.000€.
I restanti 3.000.000 € sono un problema tuo.
L'aggregato annuo da 6.000.000 è uno specchietto per le allodole: una leva di marketing per vendere una polizza con un limite per singolo evento pericolosamente basso.
È il classico approccio da "venditore di polizze":
Ti do il minimo indispensabile (2M€ per sinistro) mascherato da un numero apparentemente enorme (6M€ annui), così tu compri contento e io tengo basso il prezzo.
Finché non arriva il giorno del giudizio.
Il Risveglio Brutale:
Quando la Matematica del Tribunale Incontra la Tua Polizza
Immagina lo scenario peggiore.
Un sinistro grave.
Un paziente che riporta un'invalidità totale.
L'assicuratore generalista ti dirà:
"Non si preoccupi, i casi milionari capitano solo ai VIP e ai calciatori famosi.
Per una persona 'comune' non succederà mai."
Questa è una menzogna.
È una menzogna pigra, raccontata per ignoranza o, peggio, per convenienza.
La realtà delle aule di tribunale italiane è diversa.
Diverse sentenze, negli ultimi anni, hanno liquidato danni per invalidità totali a persone "comuni" (non VIP) per 3.000.000 di euro e oltre.
È successo. Capita.
È capitato anche in un sinistro gestito dalla nostra struttura.
Ora, prendi la tua bella polizza "conforme" da 2.000.000 € e confrontala con la richiesta del giudice da 3.000.000 €.
Quel milione di euro mancante non lo paga la compagnia.
Quel milione esce direttamente dalla liquidità della tua struttura.
Impatta sul patrimonio. Causa instabilità.
E, in ultima analisi, ricade sulla testa degli amministratori.
E se quel paziente fosse davvero un VIP? O un professionista ad alto reddito?
La valutazione del danno salirebbe esponenzialmente, e quel massimale da 2.000.000 € diventerebbe polvere.
Un Direttore Sanitario o un Amministratore non può permettersi di ragionare sul "minimo".
Deve ragionare in modo strategico.
E un massimale strategico, oggi, non parte da 2.000.000 €.
Parte, almeno, da 5.000.000 €.
Ma il massimale è solo il primo, e più evidente, dei buchi neri.
La Diagnosi:
I 5 Punti Ciechi che Trasformano la Tua Polizza in Carta Straccia
Una polizza assicurativa non è un prodotto.
È un contratto legale complesso, le RC professionali di struttura sono normalmente in regime claims made:
Coprono le richieste pervenute durante la validità della polizza o se il fatto rientra nella retroattività concordata (un regime che già di per sé è pieno di trappole).
Il valore non sta in cosa sembra coprire, ma in cosa non esclude.
Quando analizziamo le coperture delle strutture sanitarie, troviamo quasi sempre gli stessi 5 punti ciechi. Se anche solo uno di questi è presente nella tua polizza, non sei adeguatamente protetto.
1. Il Cancro Nascosto:
L'Esclusione del Consenso Informato
In un contenzioso di malasanità, la prima cosa che l'avvocato della controparte cercherà è un vizio nel consenso informato.
È il grimaldello legale più facile da usare.
Se il consenso è incompleto, frettoloso, non firmato o non pienamente compreso dal paziente, il giudice può condannare la struttura anche se la prestazione medica è stata eseguita a regola d'arte.
E qual è il rischio nascosto qui?
Che molte polizze limitino questa garanzia con clausole ambigue.
Peggio ancora, per alcune specializzazioni ad alto rischio (magari proprio la tua), il mercato assicurativo non offre affatto la copertura per questo specifico vizio.
Il consulente generalista ignora il problema: ti vende la polizza e spera.
Il Consulente Partner, invece, fa di questo punto la sua prima verifica diagnostica.
Il controsenso strategico assoluto non è (solo) l'esclusione: è pagare per una polizza senza sapere se questo rischio fondamentale è coperto, parzialmente coperto, o escluso del tutto.
2. Lo Scheletro nell'Armadio:
La Trappola della Retroattività "a Norma di Legge"
Le polizze claims made coprono solo le richieste di risarcimento fatte durante il periodo di validità della polizza, per fatti avvenuti dopo la data di retroattività.
Qui c'è una trappola sottile.
La Legge Gelli (Art. 11) impone un minimo di 10 anni di retroattività.
Il venditore generalista ti fornirà 10 anni e ti dirà: "Sei a norma".
Ma essere "a norma" non significa essere protetto.
La legge si basa sul termine di prescrizione decennale (responsabilità contrattuale della struttura), ma il punto chiave è da quando partono i 10 anni.
L'Art. 2935 del Codice Civilestabilisce che la prescrizione decorre "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".
Cosa significa questo in sanità?
Significa che il cronometro della prescrizione non parte dal giorno dell'intervento, ma dal giorno in cui il paziente scopre il danno e il suo nesso causale con la prestazione.
Questo principio è stato stabilito in modo definitivo dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sent. n. 576/2008), proprio analizzando i casi di danno "lungolatente" (danno occulto che si manifesta dopo anni, come le infezioni da emotrasfusione).
Applichiamo questo principio a uno scenario tipico odontoiatrico:
- Anno 0 (12 anni fa): Un dentista esegue una terapia canalare (devitalizzazione) su un paziente. Il lavoro non è perfetto e lascia un residuo che, negli anni, crea un granuloma apicale.
- Anni 1-11: Il paziente è totalmente asintomatico. Il granuloma lavora in silenzio, trasformandosi in una cisti che erode l'osso mascellare. Il paziente non sa nulla.
- Anno 12 (Oggi): Il paziente fa una panoramica di routine per un altro problema. Il nuovo dentista vede la cisti, la collega alla devitalizzazione di 12 anni prima e certifica il danno (es. perdita dell'elemento dentale, necessità di un innesto osseo e impianto).
- Il "Dies a Quo": Il diritto del paziente a fare causa scatta OGGI (Anno 12), non 12 anni fa, perché solo oggi ha la "piena e consapevole percezione" del danno e della sua causa.
- La Causa: Il paziente ha 10 anni da oggi per farti causa.
Tu ricevi la richiesta di risarcimento oggi (Anno 12).
La tua polizza claims made è attiva.
L'assicuratore apre il sinistro e chiede: "Quando è avvenuto il fatto?". Tu rispondi: "12 anni fa". L'assicuratore controlla la tua retroattività "minima di legge" (10 anni) e ti dice:
"Spiacente. Il fatto è avvenuto 2 anni prima dell'inizio della retroattività. Non paghiamo."
Sei "a norma", ma sei scoperto.
L'unica opzione strategica per una struttura con una storia non è il minimo di legge, ma la retroattività illimitata. Le compagnie la offrono.
Chi non te la propone, o non sa che esiste o non sta facendo il tuo interesse.
3. La Bomba a Orologeria:
La Postuma Decennale (che devi assicurarti di avere)
La Legge Gelli (sempre Art. 11) ha previsto anche lo scenario opposto.
Il regime claims made è spietato: se la polizza scade, scade la copertura.
Ma i pazienti, come detto, hanno 10 anni di tempo (dalla scoperta del danno) per farti causa.
Cosa succede, quindi, se cessi l'attività?
"Cessare l'attività" non è un'ipotesi astratta. È uno scenario certo che assume forme diverse:
- La Pensione: Il fondatore o l'amministratore decide di ritirarsi e, giustamente, mette in liquidazione la società operativa.
- La Vendita: La struttura viene venduta a un gruppo più grande o a un altro socio. La "vecchia" S.r.l. (quella su cui gravano le responsabilità passate) viene chiusa e liquidata.
- Una Riorganizzazione Societaria: Decidi di fare una fusione, una scissione o semplicemente di chiudere la vecchia Partita IVA per trasferire l'attività a una nuova S.r.l., magari per motivi fiscali o strategici.
- Il Decesso: L'amministratore o il socio di riferimento viene a mancare. Gli eredi, che non continuano l'attività, mettono la società in liquidazione.
In tutti questi casi, la tua "vecchia" polizza RC cessa di esistere nel momento in cui la società viene liquidata. Se un paziente ti fa causa dopo quella data, sei scoperto.
Per questo, la legge impone che la tua polizza debba prevedere un'opzione di "ultrattività" (la copertura Postuma) per i 10 anni successivi alla cessazione.
I contratti la rendono opzionale, a pagamento, ma in alcuni casi la limitano
(es. la attivano solo per decesso ma non per liquidazione volontaria).
Un Amministratore deve verificare oggi che quella postuma sia prevista, attivabile per tutti gli scenari di cessazione e a condizioni economiche sostenibili.
Altrimenti, anche se sei in pensione o hai venduto l'attività, l'azione di responsabilità può risalire a te come Amministratore in carica al momento del fatto (o ai tuoi eredi, in caso di decesso), lasciandoti esposto ai debiti futuri per un decennio.
4. La Guerra su Due Fronti:
Il Fronte Penale (dove anche se vinci, perdi)
Arriva una richiesta di risarcimento. Immediatamente, si aprono due fronti:
- Il Fronte Civile: La richiesta di danno economico (gestita, forse, dalla polizza RC).
- Il Fronte Penale: con prognosi > 40 giorni può configurarsi l’ipotesi di lesioni colpose gravi (artt. 583 e 590 c.p.).
In ambito sanitario la procedibilità è, di regola, a querela della persona offesa; si procede d’ufficio solo nei casi previsti dalla legge.
Il fronte penale è spesso più costoso, lento e psicologicamente devastante di quello civile.
Richiede avvocati penalisti specializzati, periti di parte (CTP) e indagini difensive.
Queste spese non sono coperte dalla polizza RC.
E qui c'è la trappola che nessuno ti spiega:
Anche in caso di assoluzione con formula piena, le spese legali penali restano interamente a tuo carico.
Le paghi tu. Di tasca tua.
Se non hai una polizza di Tutela Legale separata, con un massimale dedicato (e alto), tutte queste spese escono direttamente dalle tue tasche.
Spesso, la parcella del penalista supera il risarcimento stesso.
5. La Trappola Finale:
Il Conflitto di Interessi con la Tua Stessa Compagnia
Questo è lo scenario peggiore. Arriva un sinistro grave.
La compagnia RC nomina, come di consueto, i propri periti (medici legali e avvocati).
Cosa succede se la loro perizia conclude che "il sinistro non è in copertura"?
Magari perché, secondo loro, l'atto ricade in un'esclusione
(come il consenso informato, vedi Punto 1), o non c'è colpa palese, o l'atto è doloso.
In quel momento, la compagnia RC respinge il sinistro.
Il risultato?
La tua struttura si trova sola a combattere una guerra su due fronti:
- Contro il paziente, che ti ha fatto causa e vuole essere risarcito.
- Contro la tua stessa compagnia RC, che devi chiamare in causa per costringerla a rispettare il contratto e a coprirti.
Chi paga gli avvocati per fare causa alla tua compagnia RC?
Li devi anticipare tu.
Senza una polizza di Tutela Legale separata e specifica, che preveda espressamente la "chiamata in causa in garanzia" della propria compagnia di RC, sei costretto a sborsare decine di migliaia di euro per costringere a pagare chi avevi già pagato per proteggerti.
Dalla Conformità alla Strategia
Un Amministratore o un Direttore Sanitario ha una responsabilità che va oltre la semplice operatività. Ha la responsabilità di garantire la sopravvivenza della struttura.
Continuare a comprare "polizze conformi" da 2M€, piene di esclusioni, significa abdicare a questa responsabilità.
Significa comportarsi da assicurato minimo, non da stratega.
Il mercato è pieno di venditori di farmaci standard.
Quello che serve davvero è un diagnosta.
Qualcuno che analizzi la tua struttura, identifichi i punti ciechi e costruisca una fortezza impenetrabile.
Se anche solo uno dei 5 punti che abbiamo elencato ti suona sconosciuto, o la risposta è "non lo so", non sei protetto.
Hai solo un costo in bilancio.
È il momento di una diagnosi.

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